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€uro remunerazione del broker

Siamo intervenuti riproponendo l’annosa questione del conflitto di interessi rilevabile in capo al broker. Ora, senza starci ad interrogare sulle conseguenze distributive e culturali e soprattutto sulla reale portata del divieto del monomandato inserito (ma come?) nel pacchetto liberalizzazioni delle assicurazioni del governo Monti, segnaliamo qualche considerazione di respiro sia italiano che europeo sul tema della remunerazione del broker.
Il doppio registro ci svela ancora quanto gap assicurativo ci toccherà colmare, se mai lo colmeremo: in Europa (e in America) ci si interroga dal 2005 – ma anche da prima – sulla liceità della sistematica pratica dei rappel provvigionali per volume e redditività; da noi a colpi di tar si stabilisce che il costo del broker è “a norma” nei capitolati d’appalto…

Chiarezza prima di tutto.
Prima però, se parliamo della remunerazione dell’intermediario broker dobbiamo fare un po’ di luce sulla questione. Con quali meccanismi il broker viene remunerato? Non si vive di sole provvigioni, verrebbe da dire, e infatti il panorama delle modalità con cui si è pagati per l’attività di intermediazione è piuttosto ampio, e volendo disegnare una mappa della composizione dei ricavi del broker ci affidiamo all’interim report della commisione europea, alias indagine sul settore delle assicurazioni per le imprese, anche se vecchiotto (2007).

Soldi

Soldi

Per inciso: da leggere l’interessante report conclusivo, se piace. Allora, ligi al più disinvolto dei glossari di nota informativa, procediamo con le definizioni.

  1. Provvigioni
    Le provvigioni sono pagamenti fatti dall’impresa di assicurazione (o riassicurazione) agli intermediari, in cui l’ammontare del pagamento è fissato come parte percentuale del premio della polizza piazzata, comprese eventuali entrate successive dovute alla regolazione dei premi rispetto alle condizioni originarie.
    Il premio assicurativo pagato dall’assicurato comprende, in tal caso, il prezzo della copertura del rischio così come la tariffa per il servizio di mediazione, essendo i due elementi correlati.
  2. Contingent commissions
    Sono tutti quei pagamenti (esclusi i compensi ricevuti dai clienti e le provvigioni descritte sopra) fatti dagli assicuratori agli intermediari (esclusi gli agenti in esclusiva), in cui l’ammontare erogato dipende dal raggiungimento di target concordati relativi al collocamento di un certo volume di business dell’intermediario con quell’assicuratore.
  3. Profit commissions
    Per profit commissions si intendono quelle provvigioni o importi pagati dall’assicuratore agli intermediari per il raggiungimento di obiettivi di rendimento, o altrimenti collegati alla redditività del volume di affari dell’assicuratore con quell’intermediario. Nella misura in cui queste provvigioni non sono pagate agli agenti in esclusiva, le profit commissions sono delle sotto-categorie delle contingent commissions, legate esclusivamente alla redditività.
  4. Fees
    Le fees sono remunerazioni pagate agli intermediari dai clienti in aggiunta o in sostituzione delle provvigioni ricevute dagli stessi da parte dell’impresa assicuratrice. Sono relative da un lato, all’allocamento della polizza; ad esempio, vanno a retribuire l’attività degli intermediari nel cercare la soluzione assicurativa per il cliente, che comprende la consulenza prima e dopo la stipula della polizza, dall’altro alla prestazione di ulteriori diversi servizi a pagamento.
  5. Compensi da servizi offerti alle imprese di assicurazione
    Altri introiti per i broker derivano dai seguenti servizi agli assicuratori ritenuti più comuni e finanziariamente più significativi: broking riassicurativo, emissione di polizze, accertamento dei danni, gestione delle richieste di risarcimento, amministrazione delle richieste di risarcimento, amministrazione delle polizze, servizi di contabilità, modellizzazione dei rischi e osservazione dei rischi.

Definito il terreno linguistico comune, vediamo le posizioni dei due attori di questo spettacolo ancora in cartellone.

  1. In Europa.
    Nell’interim report (relazione intermedia, in italiano) si legge – sotto la voce fee:

    In un ambiente competitivo i broker potrebbero trovarsi a retrocedere alcune o tutte le loro commissioni in cambio di una fee concordata. Per i broker vi possono essere dei vantaggi derivanti dalla remunerazione libera, tra cui la possibilità di avere delle entrate più stabili in periodi in cui il volume dei premi o le quote delle provvigioni subiscono dei cali.

    L’indagine delle commissione aveva un obiettivo dichiarato, quello di riscontrare in ambito europeo le risultanze dell’inchiesta Spitzer che in terra statunitense aveva scoperchiato la maleodorante pentola delle contingent commissions e posto in termini molto perentori la questione della indipendenza dell’intermediario a stelle e strisce.
    Quali furono i risultati della CE? Beh, leggiamoli nel report:

    I broker operano sia come consulenti per i clienti, sia come canale di distribuzione per l’assicuratore, spesso con potere di assumere i rischi (underwriting powers) e con mandato di sottoscrizione (binding authority). Questo duplice ruolo può essere fonte di conflitti di interesse tra l’imparzialità della consulenza offerta al cliente ed il proprio interesse economico.
    Sono molteplici le fonti di conflitto di interesse legate alla remunerazione che potrebbero compromettere l’integrità del lavoro dei broker e degli agenti plurimandatari. Tra queste, le “contingent commissions” e le quote per altri servizi resi agli assicuratori. Nonostante l’inchiesta Spitzer abbia avuto un certo impatto, le “contingent commissions” rientrano ancora nelle pratiche commerciali di alcuni di questi intermediari.
    La mancanza di trasparenza sulla remunerazione degli intermediari riduce le possibilità di concorrenza dei prezzi in relazione alla mediazione dei servizi. Le “contingent commissions” sono infatti legate alla fornitura stessa della copertura assicurativa.

  2. In Italia.
    Da noi, invece:
    […] si nega la specifica onerosità del contratto di assicurazione, se c’è un broker, in quanto per il cliente il premio finale resta invariato […]. Per cui: nessun danno ingiusto per la pa. Così la corte dei conti;
    Il tar Veneto reputa ammissibile la clausola broker e stabilisce che l’intermediazione del broker non è un costo aggiuntivo per il cliente. Capito?

Si dirà che anche da noi c’è stato fermento, che qualcosa si è mosso, che l’Aiba…
E soprattutto si dirà che l’Italia è in Europa, ma non è così. La Danimarca, la Svezia e la Finlandia, che hanno attuato da tempo pratiche di disclosure degli importi provvigionali, per esempio, loro sì che sono in Europa.

Pier Luca Ciangottini
l.ciangottini@gmail.com

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