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Intermediario, anzi broker. In conflitto di interessi istituzionalizzato.

Una figura centrale del mondo delle assicurazioni con la quale tutti, imprese, istituzioni e consumatori, fanno quotidianamente i conti è quella dell’intermediario nella sua duplice veste di agente o di broker. E quando le cose cambiano rapidamente come di questi tempi sono in molti ad interrogarsi sul ruolo dell’intermediario, alleato strategico se contrasta l’arrembante ascesa della distribuzione assicurativa in banca; ora scomodo partner che appesantisce il costo del prodotto quando l’attenzione è puntata su nuovi canali.

Intermediazione
Intermediazione

L’unica costante sembra la partigianeria dossologica o deraogatoria che suscita in chi ne parla.

Il quadro normativo che definisce gli intermediari è, come poco spesso accade nel nostro ordinamento, chiaro e di facile individuazione.
Per chi vuole approfondire l’attività di questi operatori è infatti sufficiente consultare, magari in quest’ordine per farsi un’idea sempre più precisa procedendo per approssimazioni concentriche, relativamente poche fonti:

  1. il codice civile, capi X (contratto di agenzia) e XI (mediazione) del  titolo terzo del libro quarto sulle obbligazioni, in particolare gli  articoli 1742 sul contratto di agenzia e 1754 sulla figura del mediatore;
  2. il codice delle assicurazioni private, decreto legislativo numero 209 del 7 settembre 2005, articolo 109, comma 2, lettere a (agente) e b (broker) e, naturalmente, l’articolo 106 sulla definizione di attività di intermediazione assicurativa, meglio comunque tutto il titolo IX sugli intermediari;
  3. il regolamento Isvap numero 5 del 16 ottobre 2006, articolo 2, lettere c (agente) e t (broker).

Il profilo dell’intermediario, così come suggerito dal codice civile, è dunque ancipite: agenti e broker. Ma il nostro ordinamento tratta l’intermediazione declinandola su diversi operatori, ognuno con la sua bella sezione nel registro unico. E’ stato infatti per recuperare alla legge il fenomeno della bancassurance e nel segno dell’armonizzazione europea della attività di intermediazione che agente e broker, che nella normativa previgente al cap erano le uniche disciplinate, sono ora solo due delle cinque figure di intermediario.
E rimangono le più discusse.

In particolare il broker, per il quale è concettualmente (e praticamente) stridente l’aspetto della remunerazione.
In che senso?

Il cap definisce il broker come quel mediatore di assicurazione che agisce su incarico dell’assicurando e senza poteri di rappresentanza dell’impresa di assicurazione, cose che non possono dirsi dell’agente, evidentemente. L’incarico che riceve il broker dall’assicurando è primariamente quello di svolgere attività di consulenza ed assistenza. Il mandato, essendo prestato nell’interesse dell’assicurando, implica che il broker sia indipendente dalla compagnia e che si atteggi nel solo interesse del mandante. Al di là di quanto possa essere liberamente convenuto dalle parti nella lettera di incarico, una cosa è certa: il broker deve fare il bene del suo cliente e basta.
Nella prassi assicurativa però si delinea un conflitto di interessi, macroscopico per non dire grande quanto una casa, che influisce sulle scelte che il broker può consigliare.
Il compenso spettante al broker infatti viene pagato dall’assicuratore. In pratica è proprio l’impresa a determinare questo compenso, impresa alla quale il broker dovrebbe essere estraneo. Ma è possibile che assicuratore e broker siano svincolati se l’uno paga l’altro?
Diffcile. Soluzioni per sanare il conflitto se ne sono prospettate e ne citiamo a memoria alcune:

  1. il broker è pagato dal cliente;
  2. l’impresa rende pubblico l’importo provvigionale che eroga al broker per l’intermediazione, così come già accade per l’auto;
  3. si stabilisce un tariffario broker.

Mentre noi scriviamo ancora su questo annoso problema, nei Paesi Bassi è già scritto che a far data dal 1° gennaio 2013 gli intermediari non potranno essere remunerati a provvigione per contratti vita, mutui, prodotti Mifid. Riceveranno un fee per la consulenza pagato direttamente dal cliente.
Quando si tratta di contratti importanti, c’è già chi, nel nostro stesso recinto europeo. si è saputo organizzare per la trasparenza e l’indipendenza dell’intermediario. Nell’interesse dell’assicurato.

Pier Luca Ciangottini
l.ciangottini@gmail.com

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Provvedimento provvidenziale: il 2946

Isvap ha pubblicato sul proprio sito il provvedimento numero 2946 del 6 Dicembre 2011 che reca modifiche all’articolo 48 del regolamento 35 in tema di conflitto di interesse. A conclusione della fase di consultazione, nell’ambito della disciplina delle polizze collegate ai mutui, da aprile 2012 gli intermediari (banche e società finanziarie) non potranno più essere contemporaneamente sia distributori che beneficiari.

Banca

Banca

Fin qui la lettera di un provvedimento travagliato quanto sacrosanto, osteggiato dilatoriamente da ABI & co. fino al ricorso al TAR Lazio.

E adesso un paio di considerazioni sulla base di accese recentissime discussioni consumate spesso tra bancari e intermediari assicurativi in più luoghi digitali ultimamente.

1. Si è detto che alle polizze cpi le banche non avrebbero rinunciato mai e che tutto sommato questo sarebbe avvenuto a favore degli stessi mutuatari assicurati. Infatti segnatamente le polizze incendio – essendo distribuite nella forma del contratto convenzione – avrebbero determinato premi più bassi rispetto ad analoghi prodotti intermediati sul mercato assicurativo. Ma gli esiti della pubblica consultazione dimostrano, sulla base di specifiche indagini commissionate ad hoc dall’Isvap per due anni, che i compensi provvigionali previsti per polizze incendio collegate a mutui non solo erano (sono) sciolti da qualsiasi cosiderazione etica relativa al concetto di remunerazione, ma, udite udite, erano (sono) addirittura più alti rispetto ai compensi provvigionali previsti per polizze incendio distribuite dagli stessi istituti bancari. Se fai un mutuo e ti appioppano la polizza incendio, paghi diciamo 100 di provvigioni, se invece sottoscrivi nella stessa banca solo una polizza incendio, di provvigioni paghi 87!

2. Si è detto che le banche alzeranno i tassi dei mutui per il maggior rischio che correrrano in quanto il credito verrà protetto da terzi. Che la costruzione di pacchetti rende interessante e competitivo un prodotto “mutuo e incendio”, ad esempio, anche se a detrimento della trasparenza. Che se la banca ha più leva e meno costo ti potrebbe applicare tassi più competitivi. Che Bankitalia inserisce nel TAEG anche i costi della cpi…  Ma la verità vera è che il conflitto di interessi per le banche è, nel caso di polizze connesse a mutui, letteralmente eclatante. E sulla trasparenza: è vero che un intermediario non è tenuto a dirmi quanto incassa a titolo di provvigione su un contratto incendio (non così sull’auto), ma io posso farmi un’idea del costo del contratto, magari chiedendo a due o più intermediari assicurativi un preventivo, proprio perché non è connesso con altri prodotti finanziari. E’ la perverso logica del pacchetto che va contro la trasparenza. Ed è proprio per questo che la tutela in vigore stabiilita dal 35/2010 prevede già:
– la restituzione del premio non goduto per estinzione di mutuo o finanziamento o portabilità;
– e soprattutto l’obbligo di indicare tutti i costi a carico del cliente, compresi i compensi provvigionali.

Vedo solo vantaggi per tutti e soprattutto per i mutuatari/assicurati (lato debole del rapporto) se ad assicurare l’evento incendio con beneficio della banca sia un professionista assicurativo, che sicuramente non è un filantropo, si beccherà le sue provvigioni ma non ti vende pacchetti misto-mare in cui i costi sono nascosti. Vietare la doppia maschera e scoprire i costi vuol dire regolamentare con trasparenza e la trasparenza è inversamente proporzionale alle polpettine fatte di mutuo e polizze incendio, finanziamenti e temporanee caso morte a capitale decrescente, mele e pere, intermediari e beneficiari.

Un seguito interessante è qui, in cui si dice come il decreto salva-Italia montiano rafforzi la tutela del 2946 e più in generale del codice del consumo.
E qui un intervento pacato di un esperto che dipinge scenari possibili.

Pier Luca Ciangottini
l.ciangottini@gmail.com

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